Contenuto dell'obbligo

                               Art. 39 
 
 
Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri,
piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonché  le  loro
varianti; 
    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che
siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o
approvazione; i relativi allegati tecnici. 
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di
presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione
urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo
strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonché
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente
che comportino premialità edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o
della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalità  di  pubblico
interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune
interessato, continuamente aggiornata. 
  3. La pubblicità degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  è
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente
legislazione statale e regionale. 
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La predetta norma non trova applicazione nell'ordinamento regionale.